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Urbanistica ed edilizia

Denuncia di inizio attività (edilizia)

Svolta – Tra le principali novità apportate dal TU sull’ edilizia, vi è la individuazione di due soli titoli abilitativi: il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività. Quest’ ultima, nasce storicamente come strumento di autentica liberalizzazione di alcune attività private, sottraendole al vaglio preventivo dell’ amministrazione. In disparte i termini della disputa circa la natura giuridica dell’ istituto de quo che affatica gli operatori del diritto, giova precisare che la d.i.a. rappresenta una sorta di autocertificazione nella quale la pubblica amministrazione svolge un ruolo non attivo, ma di semplice di controllo. Nella dichiarazione de qua le valutazioni sulla realizzabilità dell’ opera edilizia programmata sono ripartite tra privato (compiti di iniziativa) e pubblica amministrazione (compiti di mero controllo).

Latitudine – A seguito delle modifiche al TU cit., sono state ampliate le ipotesi di d.i.a. anche ad interventi di nuova costruzione. Peraltro, il confine tra permesso di costruire e d.i.a. può essere spostato dai legislatori regionali, potendo ampliare il raggio di azione di quest’ ultima.

Tutela – La tutela dei terzi, che si oppongono ad intervento edilizio assentito in esito alla d.i.a., presenta dei problemi di non facile soluzione. Al riguardo appare preferibile, a fronte di una labile provocazione dei provvedimenti sanzionatori, l’ orientamento che intravede nella denuncia in esame un’ autorizzazione implicita di natura provvedimentale, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale nel termine ordinario di decadenza di 60 gg (C.S. n. 1550/07).

C.Mic.

 
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Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.

I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che  sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato  e rispettato.

Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.

Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.

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