|
Clicca una delle lettere alfabetiche qui sopra e, fra i titoli che compaiono, potrai trovare le risposte che fanno al caso tuo: ad es. addebito della separazione, affidamento condiviso, affidamento esclusivo, ammonizione, ascolto del minore, assegno per il coniuge, assegnazione della casa coniugale, bigenitorialità, casa familiare, collocazione figli, falso condiviso, figli maggiorenni, figli maggiorenni portatori di handicap, frequentazione figli, mantenimento dei figli, mediazione familiare, potestà genitoriale, giudizio di separazione, omologazione, provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., provvedimenti riguardo ai figli, rapporti patrimoniali tra coniugi, responsabilità endo-coniugale, revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli, risarcimento danni endo-coniugali, spese straordinarie, udienza presidenziale, violazione dei doveri coniugali. Ti farai così un'idea di ciò che il diritto dice sulle questioni che ti stanno a cuore, e vedrai meglio cosa chiedere nel momento in cui deciderai di contattarci. È probabile ci sia nell'archivio più di una scheda che può interessarti, selezionale con calma spostandoti fra le varie lettere alfabetiche. Per una visione d'insieme dei titoli clicca "all". Informazioni ulteriori potrai trovarle sotto le altre voci tematiche presenti nella HP, ognuna ha il suo archivio specifico. Per essere sicuro di aver visto tutto quello che c'è da vedere, utilizza la funzione "cerca" presente in questa pagina (la ricerca verrà svolta sia sul titolo sia sul testo in cui ciascuna scheda si sviluppa). La separazione personale tra coniugi è il rimedio cui è possibile ricorrere, nel nostro ordinamento, allorchè la prosecuzione della vita coniugale non sia più possibile, a causa di disaccordi con l’altro coniuge. La separazione costituisce, dunque, l’epilogo della crisi della coppia sposata, e costituisce un vero e proprio diritto della persona. La separazione non fa venir meno il vincolo coniugale; a tal fine è necessario domandare e ottenere la pronuncia del divorzio, e ciò è possibile – nel sistema normativo vigente – soltanto dopo tre anni dalla prima comparizione dei coniugi davanti al giudice della separazione, sempreché sia intervenuta in seguito pronuncia di separazione definitiva.(r.r.) |
|
|