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Clicca una delle lettere alfabetiche qui sopra e, fra i titoli che compaiono, potrai trovare le risposte che fanno al caso tuo: ad es. diritto al nome, all’identità personale, alla privacy, consenso informato, discriminazione, disabilità, barriere architettoniche, autodeterminazione, donazione di organi. Ti farai così un'idea di ciò che il diritto dice sulle questioni che ti stanno a cuore, e vedrai meglio cosa chiedere nel momento in cui deciderai di contattarci. È probabile ci sia nell'archivio più di una scheda che può interessarti, selezionale con calma spostandoti fra le varie lettere alfabetiche. Per una visione d'insieme dei titoli clicca "all". Informazioni ulteriori potrai trovarle sotto le altre voci tematiche presenti nella HP, ognuna ha il suo archivio specifico. Per essere sicuro di aver visto tutto quello che c'è da vedere, utilizza la funzione "cerca" presente in questa pagina (la ricerca verrà svolta sia sul titolo sia sul testo in cui ciascuna scheda si sviluppa). La persona è protetta dalla nostra Carta Costituzionale che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e garantisce a ciascuno pari dignità sociale ed eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art.3). Rientrano nell’ambito di tutela, tra gli altri, il diritto al nome, all’onore ed alla reputazione, alla privacy (diritto di cronaca, pubblicazione di dati sensibili, riservatezza all’interno dei social networks), alla autodeterminazione (testamento biologico, consenso informato, donazione di organi, scelta del partner), alla salute ed alla libertà. Costituiscono la base di tale tutela le norme poste a protezione dei soggetti deboli (minori, anziani, disabili) mediante apposite misure atte a salvaguardare la personalità, ambizioni ed inclinazioni di ciascuno e la pari opportunità umana e sociale (amministrazione di sostegno, abbattimento barriere architettoniche, pari accessibilità al diritto di istruzione), le disposizioni che favoriscono l’inclusione sociale dei soggetti disabili e contrastano atti e comportamenti discriminatori (Legge 18/2009 di recezione della Convenzione Nazioni Unite 13/12/2006 e legge 2006/67) anche mediante il ricorso diretto al giudice il quale può, in determinati casi, ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio ed il risarcimento del danno anche non patrimoniale, le norme a disciplina dell’ingresso ed allontanamento degli immigrati. A seconda del tipo di tutela richiesto e dell’età del soggetto leso, si può adire il Tribunale Ordinario, il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Amministrativo Regionale, competenti per territorio. |
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