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Espropriazioni p.u.

Vincoli di rispetto del demanio marittimo

Generalità - Il Codice della navigazione contiene disposizioni per il rispetto del demanio marittimo. L'art. 28 sancisce che fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. L'art. 822 comma 1 codice civile dispone che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28); le opere destinate alla difesa nazionale.

Disciplina - È vietata, senza autorizzazione dell'autorità competente, l'esecuzione di nuove opere di qualsiasi genere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati dal mare. Per speciali ragioni, in determinate località, la distanza di trenta metri può essere aumentata con decreto del Capo dello Stato previo parere del Consiglio di Stato, senza che la legge prefigga alcun limite massimo. In ogni caso non sussiste divieto se le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori di ampliamento già approvati dalle autorità marittime. È vietata altresì, senza autorizzazione del Capo compartimento, l'esecuzione di qualsiasi lavoro di escavazione. Il Codice della navigazione prevede sanzioni amministrative e penali nel caso di mancato rispetto del vincolo.

Natura - Si tratta di vincoli ai quali è riconosciuta natura conformativa, per essere configurati in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti e dei beni che si trovano nelle suddette condizioni, nonché in considerazione del fatto che il vincolo così imposto non è funzionale alla vicenda ablatoria. Ne consegue che tali vincoli non sono indennizzabili.

 
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Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.

I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che  sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato  e rispettato.

Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.

Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.

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