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Espropriazioni p.u.

Vincoli aeronautici

Generalità - Per garantire la sicurezza di tutte le operazioni in volo (avvicinamento, decollo, ecc..) il decreto legge del 15 marzo del 2006 n. 151 ha imposto la redazione di opportune cartografie basate sul Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e sulla normativa internazionale ICAO, così da poterle annettere agli Strumenti Urbanistici del territorio e governare lo sviluppo delle costruzioni. La sicurezza delle operazioni in volo è garantita attraverso le superfici di delimitazione ostacoli, che impongono vincoli plano-altimetrici nelle aree limitrofe agli aeroporti, e quindi le costruzioni, gli alberi e lo stesso terreno non devono sforare queste superfici altrimenti diventerebbero “ostacoli” alla navigazione aerea. L'art. 715 del Codice della navigazione statuisce che, al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di rischio ENAC.

Principi - I limiti all'edificabilità dei suoli limitrofi agli aeroporti, che vengono fissati senza previsione di indennizzo, non hanno carattere espropriativo, in quanto non incidono a titolo individuale su posizioni dominicali, implicando sacrifici economici per singoli soggetti o gruppi di soggetti, ma riguardano categorie di beni individuate in modo generale, per la loro posizione relativa ad altri beni destinati ad uso pubblico e, quindi, integrano un'ipotesi di disciplina legislativa del godimento della proprietà privata, in considerazione di interessi di ordine sociale. Ne consegue che la non indennizzabilità di dette limitazioni aeroportuali è riconducibile alla previsione dell'art. 42 comma 2 cost.

Casistica - Secondo la giurisprudenza consolidata l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere al pagamento di un indennizzo sussiste solo nelle ipotesi di adozione di provvedimento avente natura sostanziale di espropriazione, con svuotamento di rilevante entità ed incisività del contenuto del diritto di proprietà. Nessun indennizzo, pertanto, deve essere corrisposto ai proprietari di terreni limitrofi ad aeroporto ai quali venga imposto il divieto di costituire ostacoli nelle aree comprese nelle direzioni di atterraggio, dal perimetro esterno dell'aeroporto, non prefigurandosi nella specie vincoli espropriativi, ma soltanto limiti all'utilizzazione della proprietà privata.

 
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Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.

I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che  sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato  e rispettato.

Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.

Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.

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