Liquidazione della quota del TFR dell’ex coniuge |
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Normativa - In merito all’indennità di fine rapporto di lavoro (TFR), l’art. 12-bis della legge 898/70 prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio possa beneficiare di una percentuale dell’importo complessivo del Trattamento di Fine Rapporto, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. |
Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.
I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato e rispettato.
Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.
Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.