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Divorzio

Divorzio

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E’ l’istituto giuridico, introdotto in Italia dalla Legge n. 898 del 1970 e successive modifiche e disciplinato dal codice civile agli articoli 149 e seguenti, con il quale è possibile ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita e non possa essere in nessun caso ricostituita.

 

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione/estinzione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

 

Quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni, possono presentare domanda di divorzio congiunto sempre difesi da un legale, oppure seguire la procedura del divorzio giudiziale da parte di uno di essi in caso di disaccordo in ordine alle condizioni patrimoniali e/o familiari.

 

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

 

Presupposto necessario e diffuso per il divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far data dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

 

Le altre tassative cause che permettono ai coniugi di divorziare sono elencate nell'art. 3 della legge sul divorzio sopra citata ed attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

 

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito.

 

La sentenza di divorzio stabilisce ad esempio provvedimenti in ordine alle questioni patrimoniali, all’assegnazione dell'abitazione familiare, al versamento dell’assegno divorzile, all’affidamento e mantenimento della prole.





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