Udienza di conciliazione innanzi al Co.re.com |
|
Verifica dell’istanza di conciliazione da parte del co.re.com (Ammissibilita’ dell’istanza) – Ricevuta l’istanza dall’utente o dal gestore, il CO.RE.COM verifica la presenza di tutti gli elementi necessari per l’ammissibilità della domanda di conciliazione. Qualora manchi qualche elemento fondamentale, il Corecom dichiara, entro dieci giorni, inammissibile la domanda con provvedimento motivato che viene inviato all’utente..
Iter del procedimento di conciliazione – Verificata l’ammissibilità dell’istanza, il Co.re.com., entro il termine di sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza, invita le parti a presentarsi per l’udienza di conciliazione, fissando il giorno, la data, l’ora ed il luogo in cui dovranno presentarsi. Nelle comunicazioni sono inoltre indicati i riferimenti dell’istanza, i recapiti del responsabile del procedimento, l’ufficio dove si può prendere visione degli atti, il termine di conclusione del procedimento e gli ulteriori rimedi esperibili.
Assenza della parte in udienza che non ha presentato istanza di conciliazione – La parte che non ha proposto l’istanza, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione ha l’onere di comunicare al Co.re.com, con le modalità indicate nell’avviso medesimo, la propria volontà di partecipare alla procedura di conciliativa. Decorso detto termine, in mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare all’udienza di conciliazione, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale da atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, inviandolo tempestivamente alla parte istante.
Come si svolge l’udienza di conciliazione – L’udienza di conciliazione, in pratica, consiste in un colloquio tra utente ed operatore alla presenza del responsabile del procedimento nella sede del Co.re.com. Durante questo colloquio, le parti espongono le rispettive ragioni, cercano di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.
Facoltà di presentanrsi all’udienza di conciliazione con l’avvocato o altro rappresentante (procura per l’udienza) - L’utente può andare in udienza da solo, ma può anche decidere di essere assistito da un avvocato o di mandare un proprio rappresentante. Nei casi in cui l’utente non è presente personalmente, l’avvocato o il suo rappresentante devono esser muniti di valida procura a transigere la controversia altrimenti il tentativo di conciliazione. Va aggiunto che la procura può essere generale o speciale e conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure (che è il caso più frequente e più semplice) con una semplice scrittura privata alla quale viene allegata la fotocopia di un documento di identità del delegante. |
Vuoi conoscere i tuoi diritti in tema di telefonia, turismo, banche, garanzia, assicurazioni, energia, acqua, gas, e soprattutto vuoi sapere come tutelarli? Rivolgiti a Cendon&Partners.