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Divieto di alienazione e prelazione

Prelazione illimitata – Ci si può chiedere, nel caso in cui A stipuli con B un patto di prelazione, relativamente a un immobile che è di proprietà di A, e in cui la durata del vincolo non venga stabilita, se ed entro quali limiti un patto simile sia valido.

 

Soluzione favorevole alla nullità - Secondo alcuni studiosi, il patto di prelazione, pur non costituendo una causa assoluta di inalienabilità, rappresenta comunque un vincolo alla possibilità di alienazione: in quanto limite idoneo a rendere antigiuridica, o quantomeno irregolare, la negoziazione con un terzo (laddove questa non sia preceduta da offerta al promissario). Si sostiene perciò in tale ottica che, al patto di prelazione, andrà applicato il principio secono il quale il divieto di alienazione è valido unicamente se contenuto entro convenienti limiti di tempo (art. 1379 c.c.). E si conclude, in definitiva, che un patto di prelazione cui non sia stato apposto alcun termine andrà considerato nullo.

 

Orientamenti "permissivi"- È opportuno, tuttavia, precisare che tale orientamento non risulta unanimemente accolto: sono stati, in effetti, riconosciuti pienamente leciti — dalla nostra giurisprudenza — anche patti di prelazione stipulati senza limiti di tempo (v. in particolare Cass. 5213/1983 e Cass. 3009/1982).

 
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Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.

I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che  sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato  e rispettato.

Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.

Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.

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