Richiesta di risarcimento per danni a persone |
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Nozione – Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto, attraverso lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e deve: indicare il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro.
Questioni e applicazioni – La richiesta deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa: dai dati relativi all'età del danneggiato; dall'indicazione dell'attività svolta dal danneggiato; dalla precisazione del suo reddito; dalla descrizione dell'entità delle lesioni subite; da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; dalla dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto a (alcuna) prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; dallo stato di famiglia della vittima, in caso di decesso.
Linee difensive – L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo (di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta) entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. |
Ottenere la giusta tutela delle proprie ragioni è sacrosanto, non rinunciate a "lottare": il diritto cambia di continuo, magari potete vedervi riconoscere oggi quello che ieri sarebbe stato impossibile.
I cosiddetti " soggetti deboli" sono persone come le altre, un individuo fragile è qualcuno che sogna come tutti, che ha i suoi progetti, le sue aspettative, che va sempre ascoltato e rispettato.
Litigare è rischioso, un buon legale è quello che chiede magari meno di quanto speravate, ma facendolo arrivare prima che si può, senza litigi, senza costi ingiustificati, senza inutili stress.
Danno biologico, morale, esistenziale: chiedere poco a titolo di risarcimento è sbagliato, troppo si rischia di irritare il tribunale. Occorre far valere il danno effettivo, niente di meno e niente di più.