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Nozione - Interessante e dibattuta risulta la questione circa la risarcibilità o meno del c.d. fermo tecnico: in linea di principio, è possibile affermare che il pregiudizio economico sofferto per la mancata utilizzazione, durante il tempo occorrente per le riparazioni, di un veicolo rimasto danneggiato in un incidente stradale, è risarcibile a titolo di danno per lucro cessante.
Questioni e Applicazioni – Ci si è chiesti se il danno de quo consegua o meno automaticamente al sinistro; numerose sentenze, in effetti, paiono considerarlo sussistere “in re ipsa”. Si segalano, a riguardo, le pronunce ove emerge il contenuto del c.d. danno da fermo tecnico, contrapposto al fermo effettivo, nelle sue due componenti di danno emergente e lucro cessante: “...il danno da fermo tecnico è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo; è cioè quel danno che corrisponde alla sua mancata utilizzazione per l'altrui colpa. Può configurarsi come lucro cessante e come danno emergente: assume connotati del lucro cessante quando a causa della mancata utilizzazione del veicolo si determini una perdita nel patrimonio del proprietario; assume i connotati di danno emergente quando il mancato utilizzo dell'automezzo costringa il suo proprietario all'esborso di somme di denaro...”. Tra le pronunce che considerano necessaria la prova del danno da fermo tecnico subito, v'è, comunque, divergenza d'opinione: i più considerano basilare provare, ad esempio, tanto l'inutilizzazione, quanto la necessità, esistente in capo al proprietario, di servirsi del veicolo de quo; altri precisano la necessità di provare gli esborsi eventualmente sostenuti per avvalersi di mezzi alternativi; altri ancora pretendono la prova della destinazione del veicolo ad attività lucrative. La giurisprudenza di legittimità, recentemente, ha ammesso la liquidazione del danno da fermo tecnico il via equitativa, mentre, in precedenza, era apparsa maggiormente rigorosa. In realtà, il danno da fermo tecnico va indubbiamente provato secondo le regole generali: ciò significa che la sua quantificazione varierà da caso a caso e che potranno essere utilizzati tutti gli strumenti probatori all'uopo consentiti dal legislatore, ivi compresa la prova indiziaria e, sussistendone i presupposti, quella equitativa.
Linee Difensive – Ulteriori voci di danno connesse al danno al veicolo (e ormai tipizzate, almeno nelle richieste) sono il FRAM (fermo reperimento analogo mezzo), nonchè il bollo e l'assicurazione non goduti, le spese di radiazione e rottamazione, le spese di nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, le spese per soccorso, traino e custodia.
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